Art. 19.
(Opposizione dell'esistenza della causa di giustificazione).

      1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati dall'articolo 15 e autorizzati ai sensi dell'articolo 16 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui al citato articolo 15.
      2. Nel caso indicato al comma 1, il pubblico ministero richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in un apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza.
      3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
      4. In tutti i casi di opposizione dell'esistenza della causa di giustificazione prevista dall'articolo 15, il procedimento rimane sospeso di diritto dalla data di notificazione della comunicazione del direttore del Servizio interessato e fino alla data della relativa comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri; durante la sospensione non può essere compiuto

 

Pag. 27

alcun atto di indagine o atto istruttorio, ad eccezione dell'incidente probatorio nei casi di cui all'articolo 392, comma 1, lettere a), f) e g), del codice di procedura penale.
      5. L'esistenza della causa di giustificazione può anche essere eccepita direttamente dall'addetto ai servizi di informazione, o dalla persona legalmente richiesta da questi, che riveste la qualità di indagato o di imputato. In tale caso, l'autorità giudiziaria procedente interpella il direttore del Servizio interessato perché possa opporre, se sussistente, la speciale causa di giustificazione.
      6. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'addetto ai servizi di informazione, o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento dell'arresto in flagranza o del fermo o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l'interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. Il pubblico ministero, immediatamente informato, dispone con urgenza la verifica di cui al comma 5. In tale caso, il direttore del Servizio interessato può opporre la speciale causa di giustificazione entro tre giorni dalla notifica della richiesta del pubblico ministero; se viene altresì attivata la procedura di conferma prevista dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione entro dieci giorni dalla notifica della richiesta.
      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione motivata all'autorità giudiziaria che procede entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo che ravvisi la necessità di opporre il segreto di Stato secondo le disposizioni della presente legge. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità
 

Pag. 28

giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.
      8. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, l'autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato se ritiene che l'autorizzazione sia stata data in violazione delle norme della presente legge. L'autorità giudiziaria dispone, in ogni caso, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non sia risolto il conflitto di attribuzione. È fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati.
      9. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte stessa.